Il 12 agosto 2026 ha segnato una svolta fondamentale per la sostenibilità e la gestione del packaging in Europa. Entrerà infatti nel vivo l’applicazione del Regolamento UE 2025/40 (PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation).
Se l’opinione pubblica continua a dibattere sulla sorte delle bottiglie d’acqua o delle bustine monodose, per le imprese del settore e per la filiera industriale del recupero e riciclo la vera sfida sarà operativa: l’obbligo della Dichiarazione UE di Conformità.
Che cos’è la Dichiarazione UE di Conformità?
Non si tratta di una certificazione ambientale volontaria o di un semplice bollino verde da stampare sulle confezioni, ma dell’esito formale di una rigida procedura di valutazione della conformità.
Con la sottoscrizione della dichiarazione, il fabbricante assume la piena responsabilità giuridica che l’imballaggio immesso sul mercato rispetti tutti i parametri di legge. Già dal 12 agosto 2026 sono entrati in vigore i primi limiti stringenti relativi alla presenza di sostanze chimiche nocive, con un’attenzione particolare ai PFAS e ai metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente).
“La punta dell’iceberg”: la necessità di una solida documentazione tecnica
Come evidenziato da Donata Gammino del centro studi per l’economia circolare di CONAI, “la dichiarazione di conformità è soltanto la punta dell’iceberg”. Se il documento finale conta infatti poche pagine, la base documentale a supporto deve essere estremamente profonda e articolata. Per attestare la conformità dell’imballaggio occorrerà raccogliere e conservare:
- specifiche di progettazione e schede tecniche dei materiali;
- analisi di laboratorio e risultati delle prove di verifica;
- tracciabilità delle sostanze preoccupanti lungo l’intero processo produttivo;
- evidenze e certificazioni fornite dai partner della filiera a monte.
Chi è davvero il “Fabbricante” secondo il PPWR?
Il Regolamento UE estende la figura del fabbricante oltre la produzione fisica del packaging. Per la normativa, è considerato fabbricante chiunque realizzi, faccia progettare o commercializzi un imballaggio (o un prodotto imballato) con il proprio nome o marchio.
Di conseguenza, la responsabilità legale ricade spesso sul brand owner o sull’azienda committente che stabilisce le specifiche del packaging, anche se la produzione materiale è delegata a terzi.
Una sfida organizzativa per l’intera filiera industriale
La conformità formale è individuale, ma la sua costruzione è un processo collettivo. Nessun fabbricante potrà firmare la dichiarazione senza la collaborazione attiva dei propri fornitori, questo scenario impone alle aziende un importante riassetto organizzativo.
- Pianificazione della raccolta dati: è fondamentale definire quali dati richiedere ai fornitori e come verificarne l’attendibilità.
- Tutela del know-how e della riservatezza: la circolazione di formule e specifiche tecniche deve essere protetta da adeguati accordi di confidenzialità.
- Obblighi di conservazione: la documentazione tecnica e la dichiarazione dovranno essere archiviate e mantenute a disposizione delle autorità di controllo per 5 anni (imballaggi monouso) o 10 anni (imballaggi riutilizzabili).
Controlli, sanzioni e prospettive future
In caso di irregolarità, le autorità nazionali di vigilanza potranno ordinare la regolarizzazione del documento o, nei casi più gravi, imporre il divieto di vendita, il ritiro o il richiamo dell’imballaggio dal mercato. Entro il 12 febbraio 2027, i singoli Stati membri definendone le relative sanzioni amministrative e pecuniarie. Inoltre, il percorso della normativa prevede ulteriori step vincolanti nei prossimi anni:
- entro il 2028 nuove etichette armonizzate sulla composizione dei materiali;
- entro il 2030 requisiti vincolanti di Design for Recycling (progettazione per il riciclo).
Il consiglio per le imprese: agire d’anticipo
Il vero impatto del PPWR si giocherà all’interno degli uffici tecnici, nei contratti di fornitura e nella gestione sostenibile dei materiali.
Il consiglio degli esperti per non farsi trovare impreparati è chiaro: non aspettare la scadenza per compilare il modulo finale, ma avviare da subito la mappatura, la raccolta dei dati e l’adeguamento dei processi aziendali.
Riscritto con l’ausilio di AI, fonte riciclanews.it
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